Riforma dello sport: pubblicato in G.U. il Decreto “Correttivo-bis” – Principali novità

Inail: esonero dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori sportivi, diversi dai lavoratori dipendenti se inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questo perché i tesserati sportivi hanno tale tutela assicurativa già compresa nel tesseramento.

Presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: relativamente alla presunzione legale, il Correttivo-bis innalza da 18 a 24 ore settimanali la soglia entro cui tale presunzione opera, soglia rispetto alla quale non va conteggiato il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive. La misurazione va effettuata settimana per settimana.

Si rammenta che per i per i co.co.co. “sportivi dilettantistici” sono necessari i seguenti adempimenti:

  • le comunicazioni preventive al Centro per l’impiego sono obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co sportiva, e devono essere effettuate attraverso il Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RAS), entro e non oltre entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
  • la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (UNIEMENS) può essere effettuata sia con i canali ordinari che mediante il RAS;
  • il Libro Unico del Lavoro può essere tenuto attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30 gennaio 2024 per l’anno 2023);
  • in sede di prima applicazione, tutti gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive dilettantistiche, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
  • per i pagamenti utilizzare sistemi tracciabili (ad esempio bonifici..)

Lavoro occasionale: dal tenore letterale dell’art. 25, comma 3-bis, sembra potersi applicare sia il rapporto di “lavoro occasionale” ex art. 222 del Codice civile sia quello “occasionale accessorio” ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 usando il regime ordinario.

Trattamento fiscale e previdenziale: viene confermata l’esenzione fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi fino al limite di 15.000 euro annui prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, precisando che, per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi 6 mesi ai sensi dell’abrogata disposizione ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, fino alla soglia esente (10.000 euro). È stata inoltre confermata l’esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi dei lavoratori sportivi assoggettati a gestione separata (co.co.co e P.IVA) fino al limite di 5.000 euro annui. Viene invece introdotta ex novo l’esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro annui.

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