Tassazione degli Sportivi con “Plafond” Unico nel 2023

Con la recente risposta ad interpello n. 474/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla gestione fiscale dei compensi per attività sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali non professionali. Questi chiarimenti seguono l’entrata in vigore, il 1.7.2023, della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), che influisce sugli aspetti fiscali dei compensi in questione. La riforma, avvenuta nel 2023, porta un accavallamento delle vecchie e nuove norme, sia nella qualifica reddituale dei redditi sia nella soglia di esenzione, aumentata da €10.000 a €15.000.

Fino al 30.6.2023, la “vecchia” normativa classificava tali redditi nella categoria residuale di cui all’articolo 67, Tuir, specificatamente nella lett. m), includendo compensi, indennità di trasferta, e rimborsi forfettari di spesa.

L’articolo 69, comma 2, Tuir, stabiliva un’esenzione fino a €10.000 per periodo d’imposta. Per importi superiori, la tassazione avveniva con ritenuta a titolo d’imposta del 23% fino a €20.658,20 e con ritenuta a titolo d’acconto per l’importo eccedente.

Dall’1.7.2023, con la riforma dello sport, è stata abrogata la disposizione della lett. m) dell’articolo 67 Tuir, classificando i redditi dei lavoratori sportivi in base al tipo di rapporto di lavoro (dipendente, assimilato, o autonomo).

L’articolo 36, D.Lgs. 36/2021, si occupa del trattamento tributario di questi redditi, con il comma 6 che esclude dalla base imponibile i compensi sportivi dilettantistici fino a €15.000 annui.

L’articolo 51, D.Lgs. 36/2021, include norme transitorie per il passaggio tra la vecchia e nuova normativa. Il comma 1-bis, dell’articolo 51, stabilisce che nel 2023 i compensi percepiti fino al 30.6.2023 (come redditi diversi) e quelli dal 1.7.2023 al 31.12.2023 (come redditi di lavoro) non possono superare complessivamente €15.000.

Nel caso specifico dell’interpello, un atleta dilettante ha percepito nel 2023 compensi per €20.400 (gennaio-giugno) e €15.400 (luglio-dicembre). La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la franchigia di €10.000 è stata applicata ai compensi fino al 30.6.2023, con la soglia di esenzione residua di €5.000 per il secondo semestre. La parte eccedente sarà soggetta a tassazione secondo le norme ordinarie dei redditi di lavoro. Così, il contribuente beneficia di una franchigia unitaria di €15.000 nel 2023, come stabilito dall’articolo 51, D.Lgs. 36/2021.

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